|
Venerdì 10 Febbraio 2012 09:55
|
|
Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro
|
| |
Dichiarazione di subappalto non conforme alla lex specialis
|
|
Sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 81 del 27/01/2012
|
L'impresa è già qualificata per l'esecuzione dei lavori e dichiara di voler subappaltare lavori per i quali il bando ha escluso l'affidamento in subappalto: quali conseguenze?
1.- Appalto di lavori - Subappalto - Dichiarazione non conforme - Esclusione - Non sussiste - Ragioni - Conseguenze
1.- Nel caso in cui un'impresa autonomamente in possesso di idonea qualificazione presenti una dichiarazione di subappalto non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, riservandosi la facoltà di subappaltare lavorazioni riconducibili a categorie per le quali la lex specialis di gara esclude la possibilità di un affidamento in subappalto, l'impresa stessa non può essere legittimamente esclusa dalla gara (1). Ed invero, in tali casi, l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato.
(1) Cons. Stato, sez. IV, 30-10-2009 n. 6708.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
N. 81/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 6 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2012, proposto da:
Società F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Sarra in Reggio Calabria, via V. Veneto, 65;
contro
Autorità Portuale di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti di
Società D. S.p.A., Cooperativa M., Società S. S.r.l.; non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 2.12.011, di esclusione dalla gara per l'affidamento dei "lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi - sei per ogni annualità - dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra" (c.i.g. 24840221F9), nonché:
-del provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, di cui alla nota del RUP prot.14819 U /11 ATEL del 14.12.2011
- di tutti gli atti di scrutinio tecnico - economico e di attribuzione dei punteggi alle offerte rimaste in gara, siccome contenuti nei verbali della Commissione giudicatrice;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria a favore della Società D. SpA (SI. SPA) con sede in Roma, Via ...omissis..., adottato dalla Commissione di gara nella seduta del 3.12.2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e dipendente, ivi espressamente comprendendosi quello di aggiudicazione definitiva, se medio tempore adottato e per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, se stipulato, con richiesta di conseguire l'aggiudicazione e il contratto, ai sensi dell'art. 124 co.1 Dlgs 104/2010, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di favore, di legge e della lex specialis;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente risulta dotata di autonoma, piena, qualificazione per l'esecuzione dei lavori in questione e che il bando di gara non contiene specifica previsione di esclusione per il caso di dichiarazione di volontà di ricorrere a sub appalto, possibilità quest'ultima esclusa dal bando medesimo "in deroga a quanto stabilito dall'art. 37, comma 2, del D.Lg.vo n. 163/2006";
Ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui un'impresa autonomamente in possesso di idonea qualificazione presenti una dichiarazione di subappalto non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, riservandosi la facoltà di subappaltare lavorazioni riconducibili a categorie per le quali la lex specialis di gara esclude la possibilità di un affidamento in subappalto, l'impresa stessa non possa essere legittimamente esclusa dalla gara (C. S., IV, 30 ottobre 2009, n. 6708);
che, invero, l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato;
che tale soluzione appare in linea con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, di recente ribadito dal legislatore (v. comma 1 bis dell'art. 46 del D.Lg.vo n. 163/2006);
che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL CONSIGLIERE
Caterina Criscenti
IL PRIMO REFERENDARIO
Salvatore Gatto Costantino
Â
Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)